Decreto legge 24 Marzo 2022, n.24 - Green pass rafforzato, FFP2 e capienze impianti
30/03/2022
A seguito della pubblicazione del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, fino al 30 Aprile 2022 rimangono in vigore le seguenti disposizioni:
- (art.7) per l’accesso a piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso è richiesto il possesso di una delle Certificazioni Verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione (green pass rafforzato).
- Per l'accesso del pubblico agli eventi e alle competizioni sportive è richiesto di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 sia all’aperto che al chiuso (art.5).
E' inoltre richiesto il possesso:
- di una Certificazione COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test (green pass base) per gli eventi e competizioni sportivi che si svolgono all’aperto;
- di una Certificazione COVID-19 da vaccinazione o guarigione (green pass rafforzato) per gli eventi e competizioni sportivi che si svolgono al chiuso;
Sono escluse dall’obbligo di certificazione verde rafforzata le persone di età inferiore ai dodici anni ed i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.Inoltre,
dal 1 Aprile:
- vengono rimosse le limitazioni relative alle capienze per eventi e competizioni sportivi.
Nota1: il protocollo per la tracciabilità del pubblico rimane invariata
- a tutti coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti positivi è applicato il regime dell'autosorveglianza (art.4) .
Nota2: l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 al chiuso o in presenza di assembramenti previsto in regime di autosorveglianza
non si applica ai soggetti che stanno svolgendo attività sportiva (art. 5 che inserisce art.10-quater comma 4c)
Fonti
Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 67
Decreto legge 24 marzo 2022, n.24
Avviso del Dipartimento dello Sport
Comunicato Federvolley e relativa FAQ