Il Consiglio Federale ha deliberato in data 22 Marzo l’integrazione nella Guida Pratica dell’indicazione del comportamento che dovranno adottare gli arbitri in caso di manifestazioni espressive di discriminazione durante le partite; si riporta il testo della nuova normativa presente alle pagine 42 e 43 e si invita a darne la massima divulgazione ai propri tesserati e ai propri sostenitori.
MANIFESTAZIONI ESPRESSIVE DI DISCRIMINAZIONE
Le società hanno l'obbligo di adottare tutti i provvedimenti idonei ad impedire che prima, durante o dopo la gara si verifichino cori, grida ed ogni altra manifestazione espressiva di discriminazione per motivi di razza, di colore, di religione, di lingua, di sesso, di nazionalità, di origine territoriale o etnica.
Qualora tali comportamenti avvengano prima dell’inizio della gara, il 1° arbitro, previo anche confronto con il responsabile dell’ordine pubblico ed eventuali dirigenti federali o della Lega Pallavolo, laddove presenti, non inizierà la gara.
Il pubblico dovrà essere informato sui motivi del mancato inizio della gara e verrà immediatamente invitato a cessare il suddetto comportamento; l’arbitro potrà dare inizio alla gara solo dopo l’avvenuta cessazione di tali condotte.
Qualora tali comportamenti avvengano durante la gara, il 1° arbitro, previo anche confronto con il responsabile dell’ordine pubblico ed eventuali dirigenti federali o della Lega Pallavolo, laddove presenti, provvederà ad interrompere momentaneamente la gara.
Il pubblico dovrà contemporaneamente essere informato sui motivi che hanno determinato il provvedimento e verrà immediatamente invitato a cessare il suddetto comportamento.
I partecipanti alla gara dovranno rimanere, salvo diversa indicazione del 1° arbitro nell’area di controllo.
La gara potrà essere ripresa solamente solo dopo l’avvenuta cessazione di tali condotte.
Il mancato inizio della gara o l’interruzione temporanea della gara non potranno prolungarsi oltre i 30 minuti, trascorsi i quali il 1°arbitro dichiarerà chiusa la gara, riportando i fatti accaduti nel rapporto di gara per le valutazioni del Giudice Sportivo competente.